REGOLAMENTO DELLA COMUNITA’ DI TIPO FAMILIARE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI SITA IN VIGEVANO, VIA PASCOLI N. 2A -  2B

ART. 1 - TIPOLOGIA DELLA STRUTTURA, FINALITA’, DESTINATARI

Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione attuati con il progetto “QUI SI SANA”  è stata realizzata una struttura residenziale riservata agli anziani dotata di alcuni servizi centralizzati quali la cucina ed il soggiorno ed alcuni spazi riservati all’uso personale (camere da letto e servizi igienici). La struttura è ubicata al piano rialzato dell’edificio posto in quartiere “Pietrasana” in Vigevano, via Pascoli n. 2a - 2b.
La comunità di tipo familiare è destinata ad anziani autosufficienti. Per autosufficiente si intende la persona in grado di :
godere di condizioni di salute tali da non essere costretta alla permanenza a letto o nella propria camera;

  • essere in condizioni di spostarsi autonomamente all’interno della casa;
  • essere in grado di alzarsi, di coricarsi, di vestirsi e di provvedere da sola alla pulizia personale e della casa;
  • essere in condizioni di nutrirsi ed utilizzare i servizi igienici da sola;
  • essere in condizioni psichiche tali da integrarsi socialmente nel gruppo, avendo la possibilità di organizzare i pensieri in un discorso coerente per comunicare con gli altri.

La struttura può ospitare sino a sei (6) anziani e rappresenta, all’interno dei servizi diretti alla popolazione anziana, una risposta nei confronti di coloro che, residenti nel Comune di Vigevano, hanno l’esigenza per motivi sociali e/o relazionali accertati di non vivere da soli e non sono ancora nella condizione o necessità di essere inseriti in una R.S.A.

ART. 2 – AMMISSIONE

La comunità ospita anziani autosufficienti che abbiano almeno 65 anni. La condizione di autosufficienza deve essere documentata da certificazione medica. Le domande devono essere presentate dagli interessati al Servizio Sociale dell’Azienda e sono valutate ed inserite in una eventuale graduatoria qualora si presentasse la necessità.
I criteri adottati per redige la graduatoria sono i seguenti:

A) Condizioni socio – familiari

1a Anziano che vive solo e non ha figli viventi né parenti tenuti all’assistenza punti 15
1b Anziano che vive solo e non ha figli viventi ma ha parenti tenuti all’assistenza punti 12
1c Anziano che vive solo e  ha figli viventi punti 8
1d Anziano che non vive solo e non ha figli viventi né parenti tenuti all’assistenza punti 5
1e Anziano che non vive solo e non ha figli viventi ma ha parenti tenuti all'assistenza punti 4
1f Anziano che non vive solo e che ha figli viventi non conviventi punti 2
1g Anziano che non vive con i figli punti 0
2 Anziano con bisogno di socializzare fino a 3 punti
3 Anziano con conflitti relazionali e/o affettivi con i conviventi fino a 5 punti

 I punteggi dei punti 2 e 3 sono cumulabili a quelli (alternativi tra loro) dei sette precedenti punti (1a - 1g).

B) Condizioni ambientali

1 provvedimento esecutivo di sfratto punti 6
2 notificazione preavviso di sfratto punti 2
3 abitazione in affitto e nessun possesso o proprietà di altre abitazioni punti 1
4 anziano già residente nel quartiere punti 10

 

All’interno dei punteggi B) il punto 4 è cumulabile ai precedenti.


C) Precedenze

A parità di punteggio i criteri di priorità per l’inserimento dei richiedenti in graduatoria sono:

  • sfratto esecutivo
  • minore reddito disponibile dell’anziano
  • anzianità

La redazione della graduatoria e dell’attribuzione del punteggio viene effettuata ogni qualvolta vi sia la disponibilità di un posto.
L’ammissione è subordinata all’assenso espresso della persona ed all’accettazione delle norme che regolano la vita nella comunità e al pagamento del canone sociale stabilito.
L’ospite effettua un periodo sperimentale di permanenza nella comunità della durata di due mesi al fine di verificare la capacità di convivenza con gli altri residenti. Durante tale periodo deve mantenere la disponibilità, se esistente, dell’abitazione.
Alla domanda di ammissione il richiedente deve allegare: certificazione medica di autosufficienza; copia del documento di identità in corso di validità; copia della tessera sanitaria; copia del codice fiscale.


ART. 3 – DIMISSIONI

Le dimissioni possono essere:

  1. volontarie su richiesta dell’ospite (con preavviso di almeno una settimana);
  2. disposte dall’Azienda  qualora
    1. siano mutate in modo permanente le condizioni psicofisiche di autosufficienza che hanno determinato l’ammissione e siano diventate incompatibili con le regole della comunità;
    2. l’ospite sia moroso;
    3. l’ospite al termine del periodo di sperimentazione non risulti idoneo alla vita nella comunità, su valutazione  Sociale.

ART. 4 – CONTRIBUZIONE DA PARTE DEGLI OSPITI

Gli ospiti della comunità sono tenuti al pagamento di un canone  mensile, deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda,  che provvederà anche agli eventuali successivi aggiornamenti.
Il canone mensile, per i nuovi ingressi e per l’anno 2012, è stabilito in € 850,00.
Gli ospiti già residenti al 31.12.2011 continueranno ad usufruire di un canone sociale così stabilito:
versamento dell’intera pensione, compreso il rateo della tredicesima,  detratta la gratifica mensile di € 200,00 per 13 mensilità
L’ospite e i tenuti all’assistenza sottoscrivono all’atto dell’ammissione l’impegno al pagamento di quanto dovuto.
Qualora il canone non venga corrisposto l’Azienda si riserva di attivare azione di rivalsa applicabile anche nei confronti del garante..

ART. 5 – NORME DISCIPLINARI

Ciascun ospite è tenuto ad utilizzare la comunità nel pieno rispetto degli altri ospiti e degli operatori. In ogni caso il comportamento di tutti deve essere ispirato ad un corretto rapporto.
E’ fatto divieto di ospitare nelle camere assegnate persone estranee qualsiasi sia il legame di parentela o di amicizia.
Gli ospiti devono attenersi, per quanto riguarda la disciplina della casa, alle norme di gestione che verranno rese note a cura dell’ente gestore.
In caso di assenza temporanea, che dovrà in ogni caso essere comunicata all’Azienda e all’ente gestore, il canone mensile non subirà decurtazioni.
Nell’ambito dell’assistenza sanitaria  ogni ospite mantiene il proprio medico di base. Sono a carico degli ospiti gli importi dovuti per medicinali prescritti (ticket) o per altri prodotti non mutuabili.
L’Azienda può disporre l’allontanamento dell’ospite con provvedimento d’urgenza quando questi tenga una condotta immorale o incompatibile con la vita comunitaria.

ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme vigenti ed al codice civile

 

Ultimo aggiornamento in data 16-05-2012